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06-07-2026

TRATTAMENTO ACQUA

Oggetto: Trattamento acqua negli impianti termici civili. Le novità secondo il Decreto 28 OTTOBRE 2025

Oggetto: Trattamento acqua negli impianti termici civili. Le novità secondo il Decreto 28 OTTOBRE 2025 1. Premessa Come noto a partire dal 1 ottobre 2015, il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2015, Allegato 1, punto 2.3, comma 5, aveva introdotto lobbligo di installazione di un sistema di trattamento di condizionamento chimico dellacqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria con esplicito riferimento alla norma tecnica UNI 8065. Sempre nel medesimo provvedimento era imposto lobbligo di addolcimento in presenza di impianti di potenza al focolare superiore a 100 kW con acqua di durezza superiore a 15 °F. 2. I nuovi criteri del Decreto 28 OTTOBRE 2025 Il 3 Giugno 2026, è entrato in vigore il Decreto 28 ottobre 2025, che ha aggiornato talune prescrizioni di cui al precedente Decreto 26 Giugno 2025. Tra queste, particolare rilevanza assumono le nuove indicazioni in merito al trattamento dellacqua negli impianti termici che di seguito si riportano: 5. In relazione alla qualità dellacqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, dellAllegato V del medesimo decreto, ferma restando lapplicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è assicurata la separazione strutturale [vedasi nota MASE al punto 3, ndr] delle reti di distribuzione dellacqua calda sanitaria, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dagli impianti termici per la climatizzazione invernale. Leventuale trattamento di condizionamento chimico di acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dellacqua nei punti duso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Come si può osservare, le nuove prescrizioni impongono: a) Lobbligo di trattamento di condizionamento chimico dellacqua solo e soltanto sul circuito di riscaldamento, non coinvolgendo in alcun modo il circuito dellacqua calda sanitaria; b) Il trattamento chimico dellacqua calda sanitaria è definito come eventuale ed è comunque subordinato al mantenimento delle qualità organolettiche dellacqua stessa, il che pone grossi interrogativi sulla reale fattibilità di questo intervento con additivi chimici; c) Non è più previsto lobbligo di addolcimento per impianti portata termica superiore a 100 kW in presenza di acqua con durezza superiore a 15 °F. 3. Le indicazioni agli operatori del MASE Il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, in data 12 Giugno 2026, ha pubblicato un documento che fornisce alcune indicazioni e chiarimenti in merito allapplicazione della disciplina sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dellambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, di aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno. Tra le indicazioni ivi riportate, il MASE ribadisce che il trattamento di condizionamento chimico dellacqua calda sanitaria non è obbligatorio. La sua eventuale adozione, per un corretto funzionamento degli impianti legata a specifiche caratteristiche dellacqua utilizzata per garantirne durabilità, efficienza energetica, contenimento emissioni e sicurezza, è subordinata al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dellacqua nei punti duso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Nelleventualità delladozione la norma tecnica di riferimento è la UNI 8065. Precisa infine che, con lespressione separazione strutturale si intende la condizione per cui il fluido circolante nel circuito dellimpianto termico per la climatizzazione non può miscelarsi con lacqua calda sanitaria. Tale separazione è garantita da barriere fisiche, nonché da idonei dispositivi nei casi di reintegro di acqua nei circuiti di climatizzazione invernale. In definitiva il trattamento dellacqua è obbligatorio solo e soltanto sul circuito di riscaldamento degli impianti per la climatizzazione invernale. Viceversa, trattamenti sul sanitario, come ad esempio linstallazione di un dosatore di polifosfati allingresso dellacqua fredda della caldaia devono essere valutati caso per caso avendo cura che sia assicurato il mantenimento delle qualità organolettiche dellacqua sino ai punti duso, cioè ai singoli rubinetti di utenza. In questo senso si consiglia di verificare che il produttore del dosatore di polifosfati dichiari formalmente quanto previsto dal nuovo dettato legislativo.